FAQ
Lo stallo per carico/scarico merci è un'area di sosta riservata ai veicoli che devono effettuare attività di carico e scarico merci in prossimità di edifici con destinazione commerciale o artigianale. Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 7). La sosta è consentita solo temporaneamente per le operazioni di carico e scarico merci. Gli stalli di sosta devono: essere delimitati da strisce gialle avere l'apposito simbolo dipinto sul terreno essere affiancati dallo spazio libero necessario per aprire lo sportello del veicolo, fare manovra e salire sul marciapiede. Qualunque attività commerciale, da sola o in gruppo, può quindi chiedere un parcheggio riservato all'attività di carico e scarico merci presentando domanda in Comune. Il Comune deciderà dove posizionare quest'area che sarà delimitata da linea gialla continua e sarà indicata con l'apposita segnaletica.
Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.
Puoi rivolgerti al centro antiviolenza Ve.Nu.S: verso nuove strade: Sportello di Cinisello Balsamo presso l’Ospedale Bassini via Massimo Gorki, 50 (dall’ingresso seguire le strisce rosa) Tel 02.22199730 ORARI: Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,00 mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 19,00 Sportello Decentrato Sesto San Giovanni presso La casa delle associazioni P.zza Oldrini 120 tel. 02 2496825 ORARI: Mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 Sportello Decentrato di Cologno Monzese via Turati, 1 tel 02.80298484 ORARI: Lunedì dalle 15.00 alle 18.00 martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 modalità di accesso - accesso diretto negli orari indicati - su appuntamento - scrivendo all’indirizzo email: centrovenus.info@gmail.com Alle donne sono garantiti l’anonimato e la segretezza L’equipe del Centro, composta da sole donne, comprende assistenti sociali, psicologhe, avvocate,volontarie, e mediatrici linguistiche e culturali. cosa offre: accoglienza e ascolto, assistenza legale, assistenza psicologica, supporto ai minori,mediazione linguistica
Per presentare una segnalazione entrare nel sito del Comune di Cormano nel footer cliccare sulla voce segnalazione disservizio
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L’indirizzo di Posta Certificata del comune è comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it Il numero del centralino, attivo nell’orario di apertura degli uffici è 02/663241. Risponderà una voce registrata che indirizzerà ai principali uffici. Per chiamare direttamente i singoli uffici, vericare i numeri nella sezione ______
Il Comune di Cormano si è dotato di un Elenco di Operatori Economici che si riserva di utilizzare per le procedure selettive propedeutiche agli affidamenti di lavori pubblici al di sotto delle soglie comunitarie. Lavori pubblici L’elenco degli Operatori Economi non riguarda tutte le categorie di lavoro ed è costituito da elenchi suddivisi per le seguenti categorie SOA: OG1 – OG3 – OS24 – OS28 e/o servizi. E’ possibile iscriversi all’elenco compilando la domanda di iscrizione reperibile sul sito – sezione “Bandi di gara”. Gli inviti agli operatori, in possesso dei requisiti e che hanno presentato domanda di iscrizione, avvengono tramite la piattaforma di e-procurement Aria (ex Sintel) di Regione Lombardia. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza semestrale, sono “aperti” e ciò significa che tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso, possono richiedere l’iscrizione. Forniture e servizi Tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico per le proprie procedure di acquisto. Per poter operare con il Comune di Cormano è necessario registrarsi alla centrale AcquistinRetePA.it di CONSIP ed alla piattaforma informatica ARIA (ex Sintel) di Regione Lombardia. PEC e firma digitale Per poter operare sulle piattaforme informatiche è necessario il possesso della firma elettronica digitale.
Possono richiedere l’utilizzo della sala consiglio: a) Associazioni con finalità educative, culturali, assistenziali, sportive, del tempo libero, turistiche, ambientaliste, combattentistiche e d’arma: b) Gruppi di cittadini non a scopo di lucro con finalità educative, culturali, assistenziali, sportive, del tempo libero, turistiche, ambientaliste, combattentistiche e d’arma; c) Associazioni di categoria e sindacati; d) Partiti e movimenti politici. In base al Regolamento per l'utilizzo dell'aula consiliare, l’uso della sala può essere richiesto esclusivamente nei giorni feriali compilando il modulo nella sezione Sportello Digitale comunale del sito. Il costo è di € 15,00.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, è la comunione dei beni. Alle convenzioni patrimoniali si applicano le norme del codice civile.
Il video delle DAT videoregistrate deve avere le seguenti caratteristiche: • Durata massima del video: 5 minuti; • Formato del file: mp4 (MPEG-4 Part 14); • Il file video deve essere codificato utilizzando uno dei seguenti codec: H264/H265; • La lunghezza minima del lato corto del frame deve essere maggiore o uguale ai 240 pixels; • La lunghezza massima del lato lungo del frame non deve eccedere gli 800 pixels; • L’area del frame (calcolata lato lungo x lato corto) deve essere compresa tra 76800 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 320px x 240px) e 480000 pxq (corrispondente ad un frame di dimensione 800px x 600px); • Il rapporto di aspetto (RATIO) del frame video deve essere compreso tra 4/3 e 21/9; • Il video deve essere riproducibile a 24 FPS (frames per seconds); • Il bitrate del file video deve essere compreso tra i 100 kbps e i 1000 kbps. Nel caso di DAT videoregistate inviate dai Comuni attraverso il modulo on line la dimensione massima del file è: 50 mega byte. Nel caso di DAT videoregistrate trasmesse da parte dei notai e delle regioni attraverso servizi di cooperazione applicativa: la dimensione massima del file è: 150 mega byte. Alcune caratteristiche del file, quali la risoluzione, l'algoritmo di codifica, la dimensione del file, il bitrate ed il FPS, potrebbero essere alterate dal sistema per permettere la corretta acquisizione del file all'interno della Banca Dati Nazionale. Il disponente dovrà procedere alla verifica della integrità del video trasmesso accedendo al portale di consultazione (https://dat.salute.gov.it/portale-dat/ ).
No, in caso di accertamento positivo, non si riceverà alcuna comunicazione. In caso negativo, si riceverà una comunicazione di preavviso di rigetto con raccomandata A/R, che sospende i termini del procedimento e dà all’interessato 10 giorni per presentare osservazioni scritte. Qualora ciò accada, l’ufficiale d’anagrafe dopo 10 giorni riaprirà il procedimento per il periodo restante e comunicherà al cittadino la conferma o meno dell’iscrizione o della variazione. Qualora il cittadino non presenti le osservazioni la dichiarazione verrà annullata e l’annullamento verrà comunicato al dichiarante mediante raccomandata A/R e comporterà il ripristino automatico della precedente posizione (ad esempio l’iscrizione anagrafica al precedente indirizzo, per chi era già iscritto). Si applicano inoltre le disposizioni contenute agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dai benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione. Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno pertanto segnalate all’Autorità di pubblica sicurezza.
Nella sezione “Multe online “del sto del Comune di Cormano si possono consultare tutti i documenti relativi ai verbali di violazione al C.d.S Modalità di pagamento disponibili: 1. All’Ufficio postale mediante versamento su C/C postale n. 60495223 tramite bollettino già allegato al preavviso o al verbale di accertamento. 2. Presso il Comando di Polizia Locale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico 3. Tramite IBAN: IT50K 07601 01600 0000 6049 5223 4. Direttamente da “Multe online”, durante la consultazione del verbale, si renderà disponibile il servizio di pagamento tramite carta di credito attraverso il sistema nazionale PagoPA. N.B.: Chi effettua il pagamento tramite Ufficio Postale, senza utilizzare il modulo allegato, deve inserire nella causale la data dell’infrazione e il numero del verbale. Le ricevute dell’avvenuto pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica. Il diritto di riscossione, infatti, si prescrive in 5 anni. Possono intervenire vari motivi che interrompono questo termine, togliendo valore al periodo di prescrizione eventualmente già trascorso. I motivi possono essere: • • la notifica del verbale; • • la notifica della cartella esattoriale; • • il ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento. Termini di pagamento: L'interessato ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per il pagamento. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del Fare, che ora è quindi legge dello Stato. La conseguenza per gli automobilisti incappati in una contravvenzione è che possono ottenere uno sconto del 30 per cento sulla sanzione minima prevista, se pagano la multa entro cinque giorni. I cinque giorni di tempo decorrono dal momento della contestazione (quindi se l’automobilista viene fermato e contravvenzionato dalle forze dell’ordine) oppure da quello della notifica, quindi dall’arrivo della contravvenzione al domicilio dell’automobilista proprietario della vettura multata, in questo caso le spese di notifica si dovranno pagare per intero.
Chi deve pagare una sanzione relativa al Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e si trova in difficoltà economica può chiedere all'ente che ha emesso la sanzione di rateizzarne il pagamento ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 202-bis. La sanzione da pagare: deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale deve avere un importo superiore a 200,00 €. In base alle condizioni economiche e all'entità della somma da pagare, il pagamento può essere ripartito: fino a un massimo di dodici rate, se l'importo dovuto non supera 2.000,00 € fino a un massimo di ventiquattro rate, se l’importo dovuto non supera 5.000,00 € fino a un massimo di sessanta rate, se l’importo dovuto supera 5.000,00 €. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 €. Quando si chiede una rateizzazione della sanzione, si rinuncia automaticamente alla facoltà di ricorre al prefetto e al giudice di pace. Rateizzare l'importo prevede l'applicazione di interessi calcolati come dal Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, a cui si aggiungono le eventuali spese per la notifica del piano di rientro. Il modulo è reperibile sul sito del Comune o presso ufficio UPR o Polizia Locale
Le cartelle di pagamento (o esattoriali) e le ingiunzioni di pagamento sono provvedimenti che vengono emessi perché il destinatario di un verbale non aveva a suo tempo provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative previste o aveva corrisposto un importo minore rispetto a quello dovuto.La richiesta di discarico totale o parziale della cartella di pagamento permette al cittadino di segnalare un'indebita pretesa e motivarne l'annullamento o la riduzione. Esistono dei casi particolari in base ai quali è possibile ottenere l'annullamento della cartella di pagamento: il destinatario del verbale è deceduto il veicolo sanzionato è stato venduto ad altra persona prima della data della violazione il veicolo sanzionato risulta rubato alla data della violazione il verbale è stato oggetto di opposizione e archiviato dal prefetto o dal giudice di pace l'importo del verbale è già stato pagato entro i 60 giorni previsti dalla data di notifica del verbale (in questo caso si consiglia di verificare la data del pagamento e la cifra versata: se l'importo corrisposto è minore rispetto a quello previsto oppure è stato corrisposto oltre 60 giorni dalla data di notifica del verbale, la sanzione è raddoppiata in base a quanto stabilito dalla normativa vigente ed è per questo motivo che è stata notificata la cartella di pagamento) sono decorsi i termini di prescrizione, pari a cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, senza che siano stati emessi atti che l'abbiano interrotta il verbale non è stato notificato. Per tutti i casi elencati, il proprietario o chi dimostra di avere diritto al ritiro, ad esempio un familiare munito di delega, deve presentare apposita domanda di discarico della cartella di pagamento.
È possibile fare ricorso a una sanzione notificata a seguito di una violazione del Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285. La presentazione del ricorso permette ai cittadini soggetti a sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale di contestarle all'ente accertatore. Ricevuta una sanzione amministrativa, il trasgressore o obbligato in solido può (alternativamente): presentare ricorso indirizzato al prefetto competente per il territorio presso l'ufficio o il comando accertatore della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale (Decreto legislativo 30/04/1992 n.285, art. 203, com. 1) presentare opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace) entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione o della notifica del verbale, come regolato dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e dal Decreto legislativo 01/09/2011, n. 150, art. 7. Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione. Il ricorso è possibile solo se il cittadino non ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta. Il modulo è reperibile sul sito del Comune o presso uffici URP o Polizia Locale
Per veicoli eccezionali si intendono quei veicoli che per propria configurazione superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62. Per trasporti eccezionali si intendono i veicoli che per effetto del loro carico superano i limiti di sagoma o di peso stabiliti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 e 62. Si considerano trasporti eccezionali anche: i veicoli sui quali il carico sporge fuori della sagoma posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, pur rientrando nei limiti descritti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 61 i veicoli sui quali il carico sporge anteriormente oppure lateralmente oltre i limiti previsti per la categoria di veicolo. Chiunque deve effettuare il transito di veicoli e trasporti eccezionali deve ottenere apposita autorizzazione da chiedere all'ente competente (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 10). L'ente competente è diverso a seconda del tipo di strada da percorrere: per strade statali (esterne a centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e autostrade libere è competente la direzione compartimentale l'ANAS per le strade militari è competente il comando militare di zona per le autostrade gestite da società concessionarie (Società Autostrade, ecc.) la domanda deve essere inoltrata alla Direzione di Tronco competente per il luogo di partenza per tutte le altre strade (provinciali e comunali) è competente la Provincia, che rilascia l'autorizzazione dopo l'acquisizione del parere di competenza dei Comuni interessati dal trasporto. Il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e il Decreto del Presidente della Repubblica 136/12/1992, n. 495 disciplinano il contenuto dell'autorizzazione per quanto riguarda tipi, durata, rinnovo, revoca, sospensione. A seconda del numero di viaggi autorizzati si possono avere autorizzazioni periodiche, multiple, singole. La Polizia Locale, secondo la normativa vigente, effettua, a seconda delle esigenze e delle domande, la scorta per la sicurezza della circolazione.
La rimozione dei veicoli è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a verificare che il veicolo sia trasportato e custodito nei luoghi di deposito indicati dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 215). Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato direttamente dall'ente proprietario della strada oppure dalle ditte alle quali è stato dato in concessione il servizio. L'organo di polizia che ha accertato la violazione comunica all'interessato l'avvenuta rimozione e, quando possibile, il luogo di deposito. Se l'interessato sopraggiunge sul posto durante le operazioni di rimozione del veicolo, dopo aver pagato le spese di intervento e rimozione all'incaricato del servizio, può ottenere l'immediata restituzione del veicolo (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 397, com. 2). Negli altri casi, per la restituzione del veicolo il proprietario deve presentarsi, personalmente o tramite una persona delegata, al comando di polizia locale dimostrando il diritto al ritiro e versando le spese di intervento, rimozione e custodia (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 397, com. 4). Per velocipedi o veicoli analoghi è necessario effettuare il riconoscimento del veicolo. Il comando, previa verifica della titolarità dell'interessato a ritirare il veicolo, provvederà alla restituzione del veicolo stesso e al rilascio del documento comprovante l'avvenuta corresponsione delle somme dovute per la rimozione e la custodia del veicolo. In questa occasione l'avente diritto deve espressamente dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi a seguito della rimozione.
A volte vengono rinvenuti sul territorio comunale veicoli, i cui proprietari o utilizzatori legittimi avevano in precedenza denunciato il furto. In questi casi il proprietario o altra persona avente titolo, ad esempio il denunciante, viene informato telefonicamente del rinvenimento del veicolo. Il proprietario o chi dimostra di avere diritto al ritiro, ad esempio il denunciante o un familiare munito di delega del proprietario, deve recarsi nel più breve tempo possibile sul luogo del rinvenimento per la restituzione immediata del veicolo rubato portando con sé i seguenti documenti: denuncia di furto documenti di identificazione personale documenti inerenti la circolazione del veicolo rubato (carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica alla circolazione per ciclomotori, ecc.), se non rubati assieme al veicolo. In tale circostanza gli operatori della Polizia Locale redigeranno un verbale di rinvenimento e contestuale restituzione in uso di veicolo di provenienza furtiva. Una copia verrà consegnata all'avente diritto, che rientrerà materialmente in possesso del bene. Se l'avente diritto alla restituzione non può raggiungere in tempi stretti il luogo del rinvenimento, riceverà istruzioni per la restituzione. In tal caso si procederà all'immissione dei veicoli in depositeria autorizzata e alla successiva restituzione all'avente diritto.
Le persone coinvolte in incidenti stradali possono chiedere il rilascio della copia del "rapporto di rilevamento incidente stradale" redatto dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto. È infatti possibile ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati e previsti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 11, com. 4 e art. 12 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 21. Le informazioni sono rilasciate dalla Polizia Locale esclusivamente agli aventi diritto. Gli atti sono infatti rilasciati solamente a: incaricati delle compagnie assicurative, previa presentazione di regolare delega dell'ufficio dal quale dipendono o del loro assistito alle persone direttamente interessate, previa richiesta scritta: persona coinvolta in incidente stradale proprietario di veicolo coinvolto nell’incidente stradale delegato dall'avente diritto. Per qualsiasi incidente stradale, anche quelli con feriti e lesioni alle persone a patto che non sia stato avviato il procedimento penale, la copia del rapporto di rilievo sarà rilasciata all'avente diritto. In caso di incidenti stradali con esito mortale o con feriti in cui sia stata avviata un'azione penale è sempre necessario possedere il nulla-osta dell'autorità giudiziaria. Tutte le domande dovranno quindi essere preventivamente inviate alla Procura della Repubblica.
Uno specchio parabolico fa convergere nel suo fuoco tutti i raggi paralleli al suo asse: in questo modo riflette le immagini con una prospettiva più ampia. Gli specchi parabolici stradali sono infatti utilizzati in condizioni di scarsa visibilità, per migliorare il campo visivo dell'utente della strada. Sono attrezzature complementari alla segnaletica stradale e sono solitamente posizionati in corrispondenza di quegli incroci la cui visibilità da parte degli automobilisti in transito, per ragioni fisiche dei luoghi, non è ottimale e non risolvibile in altro modo, rendendo così più sicura l'immissione dei veicoli sulla sede stradale. Occorre distinguere se lo specchio parabolico è richiesto: all'incrocio tra due strade comunali: in questo caso è sufficiente fare una segnalazione al Comune, alla quale faranno seguito i necessari sopralluoghi ad uso privato, cioè all'uscita da un accesso privato: in questo caso occorre chiedere il rilascio di apposita autorizzazione. Per l'installazione di specchio parabolico all'incrocio su due strade comunali, il Comune farà fronte all'acquisto, alla posa e al mantenimento in buono stato di conservazione dello specchio parabolico e ne risponderà in prima persona se dovesse arrecare danno a persone e/o cose. Per l'installazione di specchio parabolico ad uso privato, chi ha chiesto l'installazione dovrà far fronte all'acquisto, alla posa e al mantenimento in buono stato di conservazione dello specchio parabolico e ne risponderà in prima persona se dovesse arrecare danno a persone e/o cose. Requisiti oggettivi Il manufatto deve essere installato e realizzato: in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità. Non vi devono inoltre essere impedimenti oggettivi come segnali stradali, passi carrai, ecc. La richiesta va presentata presso il Comando della Polizia Locale
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni. La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12). L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) : dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23) dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto legge 13/05/2011, n. 70). Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012). Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità. Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7. Offrire alloggio significa: ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune è obbligato a segnalarlo alla polizia locale che applicherà le sanzioni previste. NB: I moduli per la comunicazione di cessione di fabbricato sono scaricabili dal sito della Polizia di Stato o acquistabili in negozi di cancelleria
Il suolo pubblico sono le strade, i corsi, le piazze e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio. I motivi per i quali un privato può chiedere di occupare il suolo pubblico sono i più disparati: manifestazioni ed eventi (attività di spettacolo, di intrattenimento o di sensibilizzazione di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica) feste di quartiere o di contrada propaganda elettorale disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale comizi e raccolta di firme sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza processioni, sfilate e cortei storici, manifestazioni sportive riprese cinematografiche, televisive e fotografiche spettacoli viaggianti (giostre, pedane o piste da ballo, teatri mobili e teatrini di burattini, circhi e arene, veicoli acrobatici, spettacoli di strada e veicoli al seguito) artisti di strada (giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti) operatori del proprio ingegno (disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori, pubblicazioni) mercatini tradizionali e mercatini periodici tematici traslochi lavori edili che possono comportare la posa di ponteggi e steccati, l’installazione di gru, di cassoni per il deposito di macerie, la predisposizione di aree a servizio del cantiere cantieri e scavi stradali manutenzione del verde collocazione di elementi di arredo urbano, fioriere, vasi, cestini, ecc. collocazione di tavolini, sedie, espositori di merci negli spazi antistanti gli esercizi commerciali allestimento di dehors con tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori allestimento di chioschi per somministrazione e commercio, edicole, banchi permanenti per la vendita di libri usati installazione di tende solari, stendardi, bandiere, fanali installazione di luminarie realizzazione di opere edilizie precarie (intercapedini, griglie, infernotti, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche). La richiesta di occupazione di suolo pubblico giornaliera (per 1 solo giorno) va presentata alla Polizia Locale, il modulo è reperibile sul sito del comune
se ricorrono particolari condizioni di invalidità, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del permesso per la circolazione e la sosta del richiedente. L'agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica domanda da parte del titolare del permesso per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio di persone diversamente abili (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381). Per ottenere l'assegnazione di uno stallo invalidi occorre: possedere un permesso permanente per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili non disporre o non riuscire a raggiungere un garage o posto auto privato vicini a dove si chiede lo stallo che l'area dove si chiede lo stallo di sosta assegnato sia compatibile con la sosta veicolare e non impedisca la circolazione del traffico.
Se si tratta di semplice manutenzione ordinaria non è necessario alcun titolo edilizio; per altri tipi di lavori potrebbe essere necessario presentare una pratica edilizia e in tal caso occorre rivolgersi ad un tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere)
Serve un'autorizzazione rilasciata dal Comune; sul sito comunale è presente la modulistica per chiedere l'autorizzazione