Separazione e Divorzio

Ultima modifica 13 aprile 2018

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, è ora possibile per i coniugi richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, a seconda delle condizioni previste...

Accordi ricevuti dall'ufficiale dello Stato Civile

I coniugi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile affinché raccolga le loro dichiarazioni in merito alla volontà di separarsi consensualmente, divorziare a seguito di separazione  o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle due parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni.

I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti.

E' compito dell'Ufficiale di Stato Civile verificare la veridicità della dichiarazioni rese dai coniugi all'atto dell'accordo

La norma stabilisce altresì che la procedura innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti. La Circolare 6/2015 specifica che il termine figlio va riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti e non anche ai figli di una sola parte.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Per poter accedere alle procedure in materia di separazione o divorzio o modifiche delle condizioni di separazione o divorzio tra coniugi tramite la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre che le parti consensualmente decidano di volersi separare, divorziare o modificare alcune condizioni,, in accordo tra di essi.

Occorre aver contratto matrimonio valido in caso di richiesta di separazione personale, e che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale in caso di richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero
  • Residenza di uno dei coniugi

Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o divorziare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:

1)aver contratto matrimonio valido;

2) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;

3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale se gli sposi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;

4) che i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, come specificato dalla Circolare 6/2015.

5) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015.

Modalità di presentazione

Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'ufficiale dello stato civile, è necessario contattare il Servizio Stato Civile per un appuntamento

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

La procedura per separazione, divorzio o modifica delle condizioni è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito in € 16,00.

Modulistica

Richiesta di separazione tra coniugi

Richiesta di scioglimento di matrimonio

Richiesta di cessazione effetti civili del matrimonio

Richiesta modifica condizioni

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per separazione

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per divorzio

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per modifica condizioni


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